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Notizie FIN

Roma, 29 settembre 2014 – La Commissione Disciplinare FIN sospende il presidente del CC Aniene

Giovanni Malagò inibito 16 mesi

La sanzione è stata inflitta in seguito a dichiarazioni lesive proferite in sede di Giunta CONI.

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Giovanni MALAGO, Presidente CONI, Presidente Circolo Canottieri Aniene

La Commissione Disciplinare della Federnuoto - composta dal Presidente avv. Adriano Sansonetti e dai membri avv. Massimo Mamprin e avv. Roberto Rinaldi - si è riunita in Camera di Consiglio presso gli uffici federali, a Roma, e ha deciso di comminare al dott. Giovanni Malagò, tesserato quale Presidente del Circolo Canottieri Aniene, la sanzione di mesi sedici (16) di sospensione da ogni attività sociale e federale a far data dalla notifica del provvedimento, per violazione dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia Federale anche in relazione all'art. 6, n. 4, lett. a) dello Statuto della Federazione Italiana Nuoto e degli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI.

A seguire gli articoli citati:
Art. 12 del Regolamento di Giustizia
Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, la inosservanza dei principi derivanti dall’ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati.
Art. 6 Diritti e Obblighi del Soggetti Federali, n. 4, lett. a) dello Statuto FIN
4) I tesserati hanno l’obbligo:
a) di esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive nonché il Codice di Comportamento Sportivo;
Artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI
Art. 2. Principio di lealtà
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.
Art. 7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

 

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